23/04/2009

Versione integrale dell'articolo 12 del Decreto Abruzzo

Riportiamo la versione integrale dell'articolo 12 del Decreto Abruzzo contenente le nuove disposizioni riguardanti il mercato dei giochi pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri così come redatto nella bozza.  Va precisato che per la versione definitiva di dette norme si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale del decreto.

Tremonti ha parlato di potenziamento dei giochi e di contrasto al gioco clandestino attraverso strumenti che si stanno sperimentando e con la collaborazione dei concessionari.

 

CAPO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA
 

Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

  1. indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");

  1. adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);

  1. concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);

  2. consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);

  1. disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);

  2. adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);

  3. relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune

scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);

  1. per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]

  1. determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

  1. potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

  2. obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

  3. previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

  1. applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);

1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

  1. asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

  1. acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non

può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i

soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della

 

 

manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora

avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

  1. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

  2. ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

  3. il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Decreto Abruzzo: i giochi online per il terremoto?

In arrivo con il decreto Abruzzo ci sono nuovi gratta e vinci ma non solo. Queste lotterie istantanee dovrebbero rimanere sotto l'egida di Lottomatica.  A seguire la bozza prevede un incremento delle estrazione giornaliere del lotto, ma questa idea nel testo definitivo, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe non esserci. Arriverà invece una riorganizzazione dei poker online, con l'introduzione di quelli «non a torneo». Altra riformulazione riguarda il settore delle scommesse a quota fissa, come quelle sportive. In questo caso il costo base della scommessa scenderà da 1 a 0,5 euro e la vincita massima aumenterà da 10 mila a 50 mila euro. La ratio, evidentemente, è quella di incentivare le giocate. Altra misura contenuta nella bozza riguarda i cosiddetti giochi di sorte legati al consumo. Progetto in cantiere da anni, ma mai attivato, consiste nell'introdurre una sorta di lotteria al supermercato. In pratica si tratterebbe della possibilità di utilizzare il resto che viene corrisposto alla cassa per sfidare la sorte. Questa idea però sembra sia stata scartata dai Monopoli perchè ritenuta un po' complessa e non di immediata realizzazione visto che comporta la messa in rete dei registratori di cassa.

A tutta questa impalcatura, poi, potrebbero aggiungersi anche previsioni relative alle videolotterie, ossia le slot machine di nuova generazione di cui nella bozza non si fa menzione.

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http://www.jamma.it/articolo.asp?id=19779